Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico
Il Contratto Collettivo Nazionale sulla disciplina del rapporto di Lavoro Domestico è stipulato tra le associazioni datoriali, ovvero FIDALDO, costituita da ASSINDATCOLF, Nuova Collaborazione, Adlc, Adld, e Domina e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf.
Di seguito, in dettaglio, gli articoli di cui è composto il nuovo Ccnl. Per approfondimento rispetto ai numeri del lavoro domestico in Italia, vai al sito ufficiale del Family (Net) Work – Laboratorio su casa, famiglia e lavoro domestico.
1. Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni promiscue ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti.
2. Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione.
3. La formazione del personale per l’assistenza a persona non autosufficiente, laddove prevista per l’attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.
4. Ai fini del diritto all’ inquadramento nel livello D Super, è onere del lavoratore comunicare per iscritto al datore di lavoro il conseguimento, anche in corso di rapporto di lavoro, di detto diploma e consegnarne copia.
5. Le parti firmatarie, in merito al profilo c) “Assistente familiare educatore formato” inquadrato nel livello DS, precisano che per il profilo indicato non si intende la figura professionale dell'educatore professionale disciplinata dal c.d. “Legge Iori” (art. 1, comma 594 e seguenti, L. n. 205 del 2017).
Chiarimento a verbale: I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
1. Allo scadere della validità della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 l’indennità di cui alla Tabella L) non sarà più dovuta. Ai fini del diritto a detta indennità, è onere del lavoratore consegnare al datore di lavoro copia della certificazione di qualità, eventualmente anche laddove fosse conseguita in corso di rapporto di lavoro.
2. Tale indennità sarà dovuta decorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del presente contratto.
Nota a verbale: Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio.
